Norme per il corretto inquadramento degli impianti sia sul piano fiscale sia su quello catastale
NordEst – Sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul corretto inquadramento degli impianti fotovoltaici, sia sul piano fiscale, sia su quello catastale. In particolare, viene precisato quando queste installazioni sono qualificabili come beni mobili o immobili e il diverso trattamento che ne deriva in termini di imposte dirette, Iva e registro.
In particolare, gli impianti fotovoltaici vengono considerati beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 “opifici” oppure D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”, nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Sono considerati immobili, inoltre, quando sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per esse sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale.
Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell’unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.
Per quanto riguarda l’IVA delle cessioni di impianti considerati beni immobili, si precisa che l’aliquota ridotta al 10% si applica all’acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica (ovvero impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione).
A partire dal nuovo anno le cessioni di impianti fotovoltaici qualificati come beni immobili, che non rientrano in campo IVA, scontano il Registro nella misura proporzionale del 9%. Per questi trasferimenti, l’imposta da corrispondere non può essere inferiore a mille euro. Le stesse operazioni sono soggette alle imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro.