NordEst

L’esecutivo vara il piano straordinario per l’occupazione

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Tre i "filoni" principali di intervento: il sostegno al reddito per coloro che hanno perso o interrotto il rapporto di lavoro; il potenziamento dei servizi per l'impiego; la formazione/riqualificazione. Le misure contenute nel Piano rientrano nella manovra anticrisi più generale che la Provincia autonoma di Trento ha messo a punto in queste settimane.

Con la delibera odierna la Giunta Provinciale – su proposta del presidente Lorenzo Dellai – ha approvato, a seguito di un meditato processo di concertazione con le parti sociali, un Piano straordinario di azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica.

Scarica il documento integrale

La Provincia di Trento, sul fronte del mercato del lavoro, intende intervenire per contrastare l'attuale crisi economica, sostenere i consumi dei lavoratori disoccupati e facilitare la loro ricollocazione, secondo tre linee direttrici principali:
assicurare un sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro a causa di crisi di mercato, esclusi da qualsiasi indennità statale di disoccupazione ovvero mediante l'integrazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di quella con requisiti ridotti; potenziare i servizi all'impiego
incrementare la formazione professionale, attingendo anche ai fondi FSE (Fondo sociale europeo).

Fondamentale risulterà la celerità nella attuazione degli interventi: è intenzione della Provincia raccogliere le prime istanze già con la seconda metà del mese di febbraio.

Vediamo ora di entrare nel dettaglio delle misure adottate, partendo dai lavoratori disoccupati. Sono destinatari degli interventi di sostegno al reddito i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori iscritti in lista di mobilità senza diritto ad indennità, i lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta o superamento del periodo di comporto, gli apprendisti, i co.co.pro e gli associati in partecipazione.

Sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori che si sono dimessi, i lavoratori impiegati in attività stagionali o cicliche, i lavoratori impiegati in sostituzione di lavoratori assenti. Tutti i soggetti destinatari devono essere residenti ed aver lavorato in provincia di Trento, aver cessato il rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi aziendale o di mercato, essere disoccupati da almeno 15 giorni ed essere disponibili a sottoscrivere con i centri per l'impiego una convenzione di ricollocazione.

Per i lavoratori subordinati è richiesto inoltre un requisito di anzianità aziendale pari a 180 giorni, mentre per i co.co.pro. e gli associati in partecipazione è previsto il possesso di una serie di requisiti (una anzianità di sei mesi di lavoro in qualità di co.co.pro. nell'ultimo biennio, di cui almeno tre nel periodo immediatamente precedente la cessazione dell'attività, aver operato in regime di monocommittenza, aver percepito un reddito dall'ultimo contratto a progetto pari ad almeno 600 € mensili e non superiori ad € 3.000 lordi).

Ai destinatari viene erogata un'indennità pari a 600 € mensili per la durata di sei mesi, qualora privi di indennità previdenziali. I titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell'edilizia hanno diritto invece ad un'integrazione pari a 200 € mensili, sempre per una durata di sei mesi. Chi invece ha diritto alla disoccupazione con requisiti ridotti o agricola, può ottenere un sostegno al reddito pari a 600 €, di cui 200 € a titolo di anticipazione dell'indennità statale, che dovranno essere restituiti l'anno successivo, ad avvenuta acquisizione dell'indennità statale. A questo proposito è allo studio una convenzione con l'Inps, finalizzata allo storno nelle casse provinciali da parte dell'Inps delle somme dovute al lavoratore.
L'erogazione dell'indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altro impiego che comporti la sospensione dello stato di disoccupazione, mentre cessa nel caso di perdita dello status di disoccupato (instaurazione di rapporto di lavoro oltre gli 8 mesi o 4 per i giovani).

Ai soggetti beneficiari di sostegno al reddito è proposta l'adesione ad offerte formative di carattere specifico, a contenuto professionalizzante. Il lavoratore, a fronte della partecipazione all'attività formativa, beneficerà di un'ulteriore indennità pari a € 2 per ora. Se non titolare di alcun sostegno al reddito, beneficerà di un'indennità pari a 5 € per ora formativa.

Nel documento approvato dalla Giunta Provinciale sono anche previsti interventi a favore dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro. La legislazione statale prevede trattamenti di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti a favore di lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro da imprese non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione, per un numero di giornate pari ad un massimo di 90 nell'anno solare, alla condizione che l'ente bilaterale assicuri un intervento integrativo pari almeno al 20 per cento dell'indennità.

L'intervento provinciale in questo caso ha la finalità di agevolare l'ente bilaterale ad integrare il trattamento statale, per un periodo di ulteriori 90 giorni, rispetto a quello garantito dalla norma statale. Il contributo corrisposto è di importo pari alla metà dell'indennità spettante ai sensi della normativa statale, per una durata di 90 giorni massimi nel corso dell'anno solare per lavoratore. L'ente bilaterale, per ottenere il contributo, dovrà inoltre garantire la gestione dell'intervento e un'offerta formativa a carattere specifico nei confronti dei lavoratori sospesi.

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