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Il Governo vara la riforma del Credito cooperativo. Cgia: “Banche in difficoltà, sempre meno credito”

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Via libera dal Governo alla riforma. Per la Cgia di Mestre, gli istituti di credito stentano ad immettere nell’economia reale i soldi ricevuti da Francoforte

Foto Stock - Banche

Roma – Via libera dal Governo alle misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore del credito (decreto legge).

La riforma

Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre disposizioni urgenti per il settore del credito. Nello specifico il decreto legge contiene la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell’accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. Inoltre, per favorire il recupero dei crediti, è stata inserita una misura che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell’imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L’agevolazione è fruibile a condizione che l’immobile sia rivenduto nei due anni successivi.

Il pacchetto di misure si inserisce nell’ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l’obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l’economia reale e quindi favorire la crescita e l’occupazione. Fanno parte di questo disegno la riforma delle Banche Popolari approvata lo scorso anno e l’autoriforma delle Fondazioni di origine bancaria, sostenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualità di Autorità di vigilanza.

La riforma delle BCC consentirà di superare le criticità che presenta la vigente disciplina del settore: debolezze strutturali derivanti dal modello di attività, particolarmente esposto all’andamento dell’economia del territorio di riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta. Allo stesso tempo viene confermato il valore del modello cooperativo per il settore bancario e rimane il principio del voto capitario.

Le linee guida dell’intervento riformatore sono: 
•    confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
•    migliorare la qualità della governance e semplificare l’organizzazione interna;
•    assicurare una più efficiente allocazione delle risorse all’interno del sistema;
•    consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di  tensioni patrimoniali, anche attraverso l’accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
•    garantire l’unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.
In particolare, la riforma del settore del credito cooperativo prevede:
•    Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un’imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione.
•    La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati ‘’contratti di coesione’’.  Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati.
•    La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.
•    Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
•    La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all’articolo 2526 del codice civile) per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall’inadeguatezza patrimoniale o dall’amministrazione straordinaria.
•    Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d’Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d’Italia.  Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d’Italia. Sono previsti 60 mesi dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.

Il decreto legge include inoltre le disposizioni che permettono di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. La misura ha caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di aiuto come formalmente confermato oggi dalla Commissione europea.

Scopo della misura è favorire lo sviluppo del mercato italiano dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando l’accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l’ostacolo principale per la crescita di questo mercato.

La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli della classe senior e  purché questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da una agenzia riconosciuta dalla BCE corrispondente a un investment grade. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior.

La garanzia è onerosa e il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei tioli senior che verrebbero garantiti.

Il decreto legge definisce anche le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di richiesta e l’eventuale fase di escussione delle garanzia.

Le difficoltà delle banche

Le difficoltà che stanno vivendo in queste ultime settimane i nostri istituti di credito hanno già prodotto in netto anticipo degli effetti pesantissimi per l’economia reale del nostro Paese che, nei prossimi mesi, potrebbero addirittura far peggiorare la situazione.

Nel 2015, infatti, i prestiti bancari alle imprese (società non finanziarie e famiglie produttrici) sono diminuiti di oltre 15 miliardi di euro, nonostante la domanda di credito delle aziende sia aumentata del 3 per cento circa. I dati, elaborati dall’Ufficio studi della CGIA, parlano chiaro:

“Sebbene le banche italiane abbiano potuto beneficiare di importanti misure messe in campo dalla Bce, come il Quantitative easing e il TLTRO – ricorda il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo – questi soldi non stanno arrivando alle aziende. E’ vero che nel frattempo l’incidenza delle sofferenze sugli impieghi in capo alle imprese è aumentata, ma è altrettanto vero che gli istituti di credito sono ancora poco inclini ad impegnare nell’economia reale i soldi ricevuti da Francoforte”.

La CGIA ricorda che nel dicembre 2014 le imprese italiane avevano in essere dal sistema bancario 900,8 miliardi di euro di prestiti: un anno dopo lo stock complessivo è sceso di 15,1 miliardi raggiungendo quota 885,7 (-1,7 per cento). Nello stesso periodo, invece, le sofferenze riconducibili alle aziende sono passate da 145,7 a 159,2 miliardi di euro (+9,2 per cento).

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