Il chiarimento – ricorda il Mef – si è reso necessario a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato
NordEst – “Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della tassa sui rifiuti effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore“. Lo sottolinea il Ministero dell’Economia che ha diffuso una circolare in cui si illustra la corretta modalità applicativa della TARI, la tassa sui rifiuti.
In riferimento alle pertinenze dell’abitazione, inoltre, è “corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica“.
Il chiarimento – ricorda il Mef – si è reso necessario a seguito del calcolo che alcuni Comuni hanno adottato, in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze. In questo modo sono risultati importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta.
Secondo quanto specificato nella circolare (disponibile sul sito del Ministero), quindi, in riferimento alle pertinenze dell’abitazione, è “corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica”.
“Un diverso modus operandi da parte dei comuni – è scritto nella circolare – non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”. Per ‘superficie totale dell‘utenza domestica’ si intende la somma dei metri quadri dell’abitazione e delle relative pertinenze.