Primiero (Trento) – Il Tar di Trento ha deciso di passare la questione al giudice ordinario in merito al ricorso presentato dalla Famiglia Cooperativa di Primiero contro il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dove si chiedeva un risarcimento danni per il piano di lottizzazione e di tutte le concessioni edilizie e commerciali in più di 13 milioni di euro.
Stabilisce che “I danni pretesi dall’odierna ricorrente Famiglia Cooperativa (importi necessari per la ricollocazione degli arredi e impianti nella nuova sede, eventuale provvedimento di cessazione dell’attività commerciale, mancato guadagno per il tempo necessario al trasferimento e spese legali sostenute nei pregressi giudizi), sono dalla stessa espressamente ricondotti all’illegittimo rilascio dei sopra visti provvedimenti favorevoli, poi annullati con le suddette sentenze”.
Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza costituitosi in giudizio aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Tar) e contestato poi, nel merito, la fondatezza della domanda risarcitoria.
“L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata – si legge nella sentenza – e pertanto la conseguente decisione non può tener conto della recente istanza di rinvio della causa, proposta dal Comune ricorrente, sul presupposto che l’approvazione di un “piano guida”, ritenuto propedeutico alla riedizione dei provvedimenti precedentemente annullati, potrebbe determinare una “riduzione sensibile” dei danni richiesti”.
Dunque “questo Tribunale deve declinare la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario, cui appartiene la cognizione della presente causa e avanti il quale il giudizio potrà essere presentato, ove lo stesso sia riproposto entro il termine perentorio di tre mesi”.