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Agritur, la Provincia di Trento aggiorna il regolamento: ecco le novità

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Previste regole più moderne e dinamiche per un settore in crescita

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Trento – Nuove regole per accompagnare la crescita degli agritur trentini, che hanno ormai raggiunto il numero di 470 (20 quelli nuovi finanziati quest’anno con il PSR) per circa 4.400 posti letto e quasi 7 mila posti a tavola. 

Sono quelle definitivamente approvate oggi dalla Giunta provinciale dopo essere state discusse e condivise dal Consiglio delle autonomie locali e dalla Commissione permanente del Consiglio provinciale. Si tratta di un aggiornamento della norma di attuazione della legge provinciale 10/2001 sulle Strade del vino e dei sapori per quanto riguarda solo la parte dedicata agli esercizi agrituristici che va nell’ottica dell’ammodernamento e della semplificazione ma anche sulla base dell’esperienza di un’attività di vigilanza che dal 2014 è stata resa più sistematica ed organizzata. 

“L’intento – spiega l’assessore al turismo Michele Dallapiccola – è quello di favorire un miglior governo di questo dinamico settore che ha continuato a crescere anche in questi anni di crisi economica. 

Trattandosi di pubblici esercizi “in deroga” rispetto a quelli alberghieri, disciplinati dalla legge provinciale 9/2000, e che hanno facilitazioni sotto diversi aspetti, da quello fiscale a quello urbanistico, previdenziale e di marketing, rispetto agli altri pubblici esercizi, si rende necessario un attento ed adeguato presidio, a tutela sia dei consumatori che degli altri operatori economici”.

Di seguito i contenuti delle modifiche al regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, relativo all’esercizio dell’attività agrituristica:

  • negli agricampeggi, viene tolta la possibilità di allestire “strutture accessorie”, case mobili e prefabbricate, per prevenire i problemi di insediamento permanente createsi in molti campeggi;
  • nell’ambito dei requisiti di connessione delle attività di somministrazione di pasti, si passa da 2 a 3 classi dimensionali e si adotta un criterio di maggior flessibilità che favorisce l’ampiezza della gamma dei prodotti agricoli aziendali;
  • si danno alcune precisazioni sulle modalità di tracciatura dei prodotti agricoli trentini se acquistati tramite soggetti commerciali o soggetto trasformatore;
  • si dettano limiti e modalità operative alle attività di somministrazione svolte fuori sede;
  • si amplia l’elenco dei prodotti alimentari che non rientrano nel calcolo della percentuale di prodotti aziendali e della percentuale di prodotti agricoli trentini;
  • si riducono le restrizioni sul periodo minimo di apertura (sempre 90 giorni annui, ma anche frazionati) e sugli orari giornalieri di apertura;
  • si dettano limiti e modalità operative sulle deroghe giornaliere (n° posti tavola, giornate di apertura settimanale, ecc.) rispetto ai contenuti della SCIA;
  • viene precisato che nei locali adibiti all’attività agrituristica non è consentito lo svolgimento di altre attività economiche (tranne quelle consentite dalla stessa LP 10/2001), come peraltro già sostenuto in sede interpretativa;
  • viene introdotto il temperamento del regime sanzionatorio per le violazioni formali, in particolare sugli obblighi espositivi;
  • si dettano le disposizioni transitorie, fissando un congruo termine per conformare la SCIA nei pochi casi in cui si rendesse necessario incrementare il fascicolo aziendale o ridurre i posti tavola.

Con successivi decreti si provvederà a dettare le norme di attuazione dei Capi II bis (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) – per le quali si attendono anche i decreti attuativi statali della legge 20 ottobre 2014, n. 50 – e III bis (Pescaturismo e ittiturismo), nonché ad aggiornare le disposizioni di attuazione del Capo III (Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori e delle strade dei fiori), già disciplinate con D.P.P. 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg.

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