Firmato con le parti sociali ed economiche un protocollo che prevede che l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale siano validi anche nei settori in cui viene svolta un’attività stagionale, per esempio nel turismo e nel commercio. La firma segue l’approvazione del protocollo da parte della Giunta provinciale
Trento – “Con questo atto – ha aggiunto il vice presidente Olivi – si supera la rigidità che c’era prima nel contratto di apprendistato e si permette di concentrare l’attività lavorativa in periodi in cui maggiore è la richiesta da parte del tessuto economico”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’Associazione Albergatori, Luca Libardi, che ha sottolineato come con questa nuova opportunità i giovani possano valutare se far diventare definitiva la scelta di lavorare nel settore dell’ospitalità.
Il protocollo consente ai giovani apprendisti di conseguire un titolo di studio formale dell’istruzione e formazione professionale. In prima applicazione le nuove regole saranno utilizzate nell’ambito del percorso C di Garanzia giovani, dove 40 giovani hanno chiesto di poter acquisire la qualifica professionale mediante l’apprendistato. Le richieste riguardano soprattutto percorsi nel settore alberghiero e della ristorazione, del commercio e del benessere, che più di altri hanno un carattere di stagionalità. Con questa forma di contratto “misto”, in pratica, il ragazzo potrà alternare periodi di formazione in aula a periodi di lavoro stagionale retribuito all’80%.
Come funziona la procedura, ovvero, cosa delle fare il ragazzo? I canali di accesso – guardando anche all’esempio che arriva dal vicino Alto Adige – sono sostanzialmente due: o il ragazzo si rivolge al suo referente scolastico avendo già in mano una proposta di lavoro, che si è procurato autonomamente, oppure ancora non ce l’ha, e allora è la scuola ad aiutarlo a trovarne una, in base alle richieste dei datori di lavoro ma anche delle sue aspettative. Finito il contratto stagionale il ragazzo torna a scuola e poi, all’avvio di una nuova stagione, inizia nuovamente a lavorare, e così via. In questo modo si riescono a conciliare le esigenze della scuola e quelle del lavoro, tenendo conto che in alcuni settori molto importanti dell’economia locale esso è prevalentemente stagionale.
Il tutto è stato sancito con la firma dell’integrazione ai precedenti Protocolli del 2013 e 2014, da parte di Provincia, organizzazioni datoriali e sindacati.
Il testo contiene in sintesi:
– la definizione dei requisiti di azienda a carattere stagionale;
– la durata del contratto di apprendistato, che quantifica il periodo stabilito di tre e quattro anni, con la somma dei periodi stagionali accumulati.
– la durata della formazione esterna calcolata in proporzione al periodo di lavoro stagionale effettuato e riconosciute come periodo aggiuntivo retribuito nel contratto di lavoro, da realizzare obbligatoriamente anche fuori dalla copertura del periodo previsto nel contratto di lavoro;
– la retribuzione all’80% della retribuzione prevista dalla contrattazione nazionale sia per le ore lavorate sia per le ore formative;
– l’analisi dei risultati ottenuti, a conclusione del primo anno di applicazione dell’apprendistato stagionale.
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