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Giunta Veneta impugna la legge sulla città metropolitana: “Riforma allucinante”

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La legge prevede l’istituzione di nove città metropolitane, tra cui quella di Venezia

VeneziaPorto

Venezia – La Giunta regionale del Veneto si è riunita in via straordinaria dando mandato all’Avvocatura regionale, supportata dal prof. Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Padova, di proporre alla Corte Costituzionale l’impugnativa della legge del 7 aprile 2014, n. 56, che detta “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, con la quale viene disciplinato il regime amministrativo destinato a regolamentare il funzionamento delle Provincie e delle città Metropolitane, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione.

La legge prevede l’istituzione di nove città metropolitane, tra cui quella di Venezia, con un territorio corrispondente a quello della precedente provincia. Sia per la città metropolitana che per le province rimanenti la legge istituisce inoltre degli organi di governo di secondo grado, ossia votati dai sindaci e dai consiglieri comunali eletti nei Comuni compresi nel territorio provinciale e della città metropolitana.

Le contestazioni proposte dalla Regione si incentrano soprattutto sul fatto che la istituzione di una città metropolitana deve essere effettuata a mezzo di una procedura costituzionale che veda una azione propulsiva delle comunità locali e la partecipazione delle Regioni, aspetto che invece la nuova legge ha del tutto trascurato.

Inoltre, la legge, nel prevedere che la città metropolitana coincida con il territorio della provincia, contempla anche per i comuni capoluogo limitrofi la possibilità di aderirvi. Anche in tal caso senza consultare le popolazioni interessate, ma prevedendo che, anche qualora la Regione interessata esprima parere contrario alle proposte di adesione formulate dai Comuni, sia il Governo a intervenire proponendo al Parlamento un disegno di disegno di legge contenente le modifiche territoriali di province e città metropolitane. A parere della Giunta veneta, tale metodologia non sarebbe rispettosa dell’articolo 133 della costituzione.

Secondo la Regione, inoltre, le disposizioni definiscono una forma di governo incompatibile con il vigente modello costituzionale di distribuzione delle funzioni amministrative, in quanto si prevede che, in fase di prima istituzione, il Sindaco del Comune capoluogo della disciolta provincia sia di diritto il Sindaco metropolitano. In tal modo, si pone a capo della città metropolitana un uomo scelto solo dagli elettori del Comune capoluogo e non dall’intero corpo elettorale appartenente al nuovo ente.

Censure che la Regione ha inteso riproporre anche nei confronti delle modalità di costituzione degli organi amministrativi delle Provincie. Le quali, in attesa della loro definitiva soppressione con la riforma del cosiddetto titolo V della Costituzione, vengono mantenute in vita, non procedendo al rinnovo in modo ordinario e a mezzo di elezione diretta dei propri organi, ma prevedendo ingiustificatamente che il presidente e il consiglio provinciale siano eletti non dalla cittadinanza ma dai sindaci e dai consiglieri comunali dell’ambito provinciale e con voto non uguale tra loro.

“Abbiamo voluto con forza questo ricorso perché la città metropolitana si delinea come l’ennesimo, inutile e incostituzionale carrozzone – commenta il presidente Luca Zaia –. Gli effetti della legge Delrio saranno paradossali: il primo e più evidente sarà che l’intera popolazione della provincia di Venezia si troverà ad avere come proprio sindaco metropolitano quello della città capoluogo, senza averlo né scelto né democraticamente eletto. Una sorta di supercommissario che lavorerà, è evidente, nell’interesse prevalente di chi lo ha eletto e non degli abitanti di tutto il territorio metropolitano”.

“Siamo di fronte – conclude Zaia – a una violazione evidente dei diritti di rappresentanza dei cittadini della provincia di Venezia. Una riforma allucinante e aberrante!”

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