Conferimenti discarica nel Vanoi, la Provincia risponde al PD
Dopo le rassicurazioni del Comune di Canal San Bovo che conferma controlli costanti e posizionamento di “arnie sentinella” per verificare la situazione (ci salveranno mai le api?) – anche se in molti sollecitano più controlli e analisi indipendenti sui terreni – in questi giorni la Provincia risponde ufficialmente all’interrogazione del PD Trentino. Nelle settimane scorse erano intervenuti anche i pescatori e i cittadini con diverse prese di posizione sui social e sulla stampa locale. La durata della compatibilità ambientale era prevista in 16 anni e pertanto la scadenza è fissata al 19 ottobre 2028

Valle del Vanoi (Trento) – “Il sito in questione – risponde all’interrogazione Pd, l’assessora provinciale Giulia Zanotelli – è stato oggetto il giorno 24 luglio 2024 di un sopralluogo effettuato da Ispettori ambientali dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. I rifiuti conferiti nella discarica sono stati oggetto di controllo con ispezioni in cantiere del 19 dicembre 2024 e del 12 marzo 2025. Il sito in questione continuerà ad essere oggetto di controlli secondo i protocolli di legge e secondo le linee guida SNPA. I rifiuti che possono essere conferiti presso la discarica in questione sono rifiuti inerti non pericolosi disciplinati dall’autorizzazione vigente, rilasciata nell’ambito della procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) conclusa con deliberazione della Giunta provinciale n. 2228 del 19 ottobre 2012. Nell’ambito della VIA è stata acquisita l’autorizzazione all’esercizio della discarica da parte del Comune di Canal San Bovo (prot. n. 4284/2012 di data 14 agosto 2012). Successivamente, l’autorizzazione è stata aggiornata con atto del Comune prot. n. 4524/14 del 7 ottobre 2014.
L’autorizzazione – continua la risposta della Provincia – detta i limiti qualitativi dei rifiuti che possono essere conferiti in discarica, secondo le previsioni del D.M. 27 settembre 2010, ora ricompreso nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti inerti. Si ricorda che, come previsto dall’art. 2, lettera e) del citato decreto n. 36/2003, sono definiti “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
I rifiuti prodotti presso il cantiere del bypass – continua la Provincia – sono costituiti da terre e rocce da scavo CER 170504, che sono rifiuti inerti e rispettano i limiti dell’autorizzazione della discarica. Il sito in questione è approntato secondo i requisiti progettuali previsti dal D.Lgs. 36/2003. Le acque insistenti sul corpo di discarica non danno origine a scarichi nel torrente Vanoi in quanto vengono trattate e ricircolate nel corpo di discarica.
In data 14 marzo 2012 il legale rappresentante della Ponte di Ronco S.r.l., depositava presso il Servizio Valutazione ambientale Ufficio per le Valutazioni ambientali la domanda di compatibilità ambientale per il “Progetto esecutivo di adeguamento al d.lgs. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti “Ponte di Ronco – Giaroni” nel Comune di Canal San Bovo” (rif. VIA-2012-03). Il progetto riguardava la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti, secondo le previsioni del D.Lgs. 36/2023, presso la località Giaroni nel Comune di Canal San Bovo. La discarica è situata nel fondovalle della destra idrografica del torrente Vanoi a quote comprese tra 700 e 750 m circa. Il progetto della discarica prevedeva un volume disponibile per lo stoccaggio dei rifiuti pari a 260.000 metri cubi. Il volume tecnico occupato dagli strati tecnologici per la messa a dimora definitiva dei rifiuti è di 62.000 metri cubi.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2228 del 19 ottobre 2012, veniva formulato parere favorevole con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell’opera. In considerazione del fatto che l’istruttoria si era sviluppata su un progetto definitivo, durante la stessa venivano acquisiti i seguenti provvedimenti permissivi espressi in forma di parere, rilasciati ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28:
- autorizzazione all’esercizio della discarica, rilasciata dal Comune di Canal San Bovo, prot. n. 4284/2012 di data 14 agosto 2012;
- autorizzazione paesaggistico ambientale, espressa con verbale di deliberazione della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico ambientale n. 94 di data 7 agosto 2012;
- autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, espressa con verbale di deliberazione del Comitato tecnico forestale n. 72 di data 17 luglio 2012;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, espressa con determinazione del Settore Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 235 del 9 agosto 2012;
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nel torrente Vanoi, espressa con determinazione del Settore Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 236 del 9 agosto 2012;
- autorizzazione all’esecuzione delle opere in fascia di rispetto del corso d’acqua, ai sensi della legge provinciale n. 18/1976, rilasciata dal Servizio Bacini montani, prot. n. 460471 di data 13 agosto 2012.
La durata della compatibilità ambientale era prevista in 16 anni e pertanto la scadenza è fissata al 19 ottobre 2028. Successivamente all’autorizzazione del 2012, la ditta Ponte di Ronco S.r.l. ha presentato in data 24 marzo 2014 all’allora competente Servizio Valutazione dell’impatto ambientale istanza di screening ad oggetto: “Progetto esecutivo di adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 della discarica di rifiuti inerti “Ponte di Ronco – Giaroni – Innalzamento dei limiti di concentrazione di alcuni parametri nell’eluato al fine dell’ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
Nell’istanza in questione – si legge – è stato chiesto, in particolare: ‘di valutare la significatività dei potenziali impatti derivanti dalla modifica delle modalità di gestione della discarica consistente nel conferimento di un gruppo di rifiuti aventi la concentrazione nell’eluato aumentato rispetto ai valori previsti per i parametri dalle tabelle 2 e 3, secondo quanto contemplato dall’art. 10 del DM 27 settembre 2010, tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti, dell’idoneità del sito e della valutazione del rischio ambientale associato alle emissioni di biogas e percolato della discarica’.
Il procedimento di screening si è concluso con la determinazione del dirigente del Servizio Valutazione dell’impatto ambientale n. 31 del 19 giugno 2014, con la non sottoposizione alla procedura di Valutazione d’impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni. La deroga ai limiti (chiamata in gergo 3x) era all’epoca disciplinata dall’articolo 10 del D.M. 27 settembre 2010, ora ricompreso nel d.lgs. 36/2003. Oggi, l’articolo 16 ter del d.lgs. 36/2003 stabilisce, al comma 1, lettera c), che: ‘fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica’. La competente Amministrazione comunale – conclude Zanotelli – ha di conseguenza provveduto, con atto prot. n. 4524/14 del 7 ottobre 2014 ad aggiornare l’autorizzazione della discarica recependo la richiesta della ditta Ponte di Ronco srl e l’esito della procedura di screening sopra citata”.