Consulta, ‘divieto del terzo mandato principio anche per le autonomie’
‘Il legislatore provinciale si è posto in contrasto con il principio’. Lo afferma la Corte costituzionale nelle motivazioni alla sentenza, depositata, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento che aveva innalzato da due a tre i mandati consecutivi

NordEst – “Il divieto del terzo mandato consecutivo deve essere considerato non solo un principio fondamentale che si impone alle Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento che vincola quelle autonomie speciali la cui forma di governo si caratterizza, al pari delle prime, per l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri”. Lo afferma la Corte costituzionale nelle motivazioni alla sentenza, depositata, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento che aveva innalzato da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal presidente della Provincia eletto a suffragio universale.
“Il legislatore provinciale – spiega la Consulta – si è così posto in contrasto con il principio del divieto del terzo mandato consecutivo che, pur non essendo costituzionalmente imposto, è stato considerato dal legislatore statale, da un lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da “‘ponderato contraltare'”; e, dall’altro, ‘un bilanciamento tra contrapposti principi’, ossia un ‘delicato punto di equilibrio’ tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni”.
La Corte ha, infine, poi precisato che il divieto del terzo mandato “si impone alle autonomie speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale”.
Il testo integrale
Il DIVIETO DEL TERZO MANDATO CONSECUTIVO SI IMPONE ALLE AUTONOMIE SPECIALI IL CUI PRESIDENTE È ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO A TITOLO DI PRINCIPO GENERALE DELL’ORDINAMENTO E PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NELL’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE
Roma, Palazzo della Consulta, 30/12/2025
In breve
Sul caso delle cosiddette ‘mascherine cinesi’ la Corte dei conti di Bolzano ha parzialmente accolto la tesi della Procura regionale. La vicenda riguarda la fornitura di dispositivi di protezione individuale (dpi) che, a marzo 2020, nelle prime fasi della pandemia da Covid-19, l’Azienda sanitaria altoatesina fece arrivare dalla Cina tramite il gruppo Oberalp, e che poi si rivelò inutilizzabile. I giudici hanno rigettato la richiesta di condannare Florian Zerzer, all’epoca direttore generale dell’Asl, e Enrico Wegher, all’epoca direttore amministrativo, ad un risarcimento di 6,7 milioni di euro per quanto “illegittimamente versato” dall’Asl alla Oberalp, in quanto per i giudici non ci fu dolo, né alcuna forma di “vantaggio o lucro personale” e di “commistione con l’interesse dell’operatore privato”. Accolta, invece, la tesi dell’accusa in base alla quale i test report Dekra fatti fare tra maggio e giugno 2020, dopo la bocciatura dell’Inail che aveva dichiarato il materiale inutilizzabile.