Registrazione su portale ministero, condizione essenziale per utilizzo

Chi non l’ha fatto vedrà i propri apparecchi “spenti” e le sanzioni comminate non avranno validità giuridica. Anche per i dispositivi censiti sarà possibile chiedere la prova dell’omologazione, elemento che rimane determinante per la validità legale

NordEst – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa che è online, dal 28 novembre 2025, l’elenco ufficiale dei dispositivi e sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale. L’elenco, previsto dall’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, è consultabile al link:  https://velox.mit.gov.it/dispositivi

La pubblicazione arriva alla scadenza dei tempi previsti per il censimento. Sono scaduti i termini per l’invio dei dati da parte delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale. Si tratta di un passaggio essenziale per garantire la piena legittimità d’uso degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Tramite la piattaforma telematica predisposta dal MIT, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione , nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero.

Gli enti esclusi

Gli enti che non hanno ottemperato a questa registrazione rischiano di vedere annullate le multe emesse dai propri autovelox. L’intento della rilevazione è creare un database dei dispositivi per migliorare la trasparenza e l’uniformità dei controlli, e l’elenco dei dispositivi registrati sarà reso pubblico per consentire ai cittadini di consultarlo. Nella registrazione andavano indicati i dati tecnici quali marca, modello, ubicazione e documentazione di approvazione/omologazione. 

Le sanzioni

Tutte le multe emesse da autovelox non registrati saranno considerate nulle e potranno essere contestate, anche se rilevate da strumenti che funzionano. Chi riceve una multa potrà verificare se il dispositivo è regolarmente registrato: in caso negativo, la sanzione potrà essere considerata nulla e contestata. Anche per i dispositivi censiti sarà possibile chiedere la prova dell’omologazione, elemento che rimane determinante per la validità legale.