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Referendum Costituzionale 4 dicembre, Italia al voto divisa nell’urna: Seggi aperti dalle 7 alle 23

Domenica 4 dicembre 2016, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgono le operazioni di voto per il referendum costituzionale. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Ecco il testo completo con le modifiche alla Carta Costituzionale italiana. Italia divisa nell’urna

>Si vota dalle ore 7:00 alle ore 23:00 

Affluenza e risultati

>La Scheda Ansa/Centimetri

 

>Riforma Costituzionale, il testo (pdf)

SCHEDA DI LETTURA/Senza Commenti (pagine 319)

>Il Testo completo della Riforma

>Sfoglia e Leggi le ragioni del Si e del No

7 Ragioni per 1 SI

#bastaunsi – bastaunsi.it

1.Viene superato l’anacronistico bicameralismo paritario indifferenziato, con la previsione di un rapporto fiduciario esclusivo fra Camera dei deputati e Governo. Pregio principale della riforma, il nuovo Senato delinea un modello di rappresentanza al centro delle istituzioni locali. E’ l’unica ragione che oggi possa giustificare la presenza di due Camere. Ed è una soluzione coerente col ridisegno dei rapporti fra Stato-Regioni. Ne trarrà vantaggio sia il rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento, che rimane in capo alla sola Camera dei deputati, superando così i problemi derivanti da sistemi elettorali diversi, sia l’iter di approvazione delle leggi.

2.I procedimenti legislativi vengono articolati in due modelli principali, a seconda che si tratti di revisione costituzionale o di leggi di attuazione dei congegni di raccordo fra Stato e autonomie, dove Camera e Senato approvano i testi su basi paritarie, mentre si prevede in generale una prevalenza della Camera politica, permettendo al Senato la possibilità di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza, ma lasciando comunque alla Camera l’ultima parola. La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica.

3.La riforma del Titolo V della Costituzione ridefinisce i rapporti fra lo Stato e Regioni nel solco della giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del 2001, con conseguente incremento delle materie di competenza statale. Nello stesso tempo la riforma tipizza materie proprie di competenza regionale, cui corrispondono in gran parte leggi statali limitate alla fissazione di “disposizioni generali e comuni”. Per la prima volta, non si assiste ad un aumento dei poteri del sistema regionale e locale, bensì ad una loro razionalizzazione e riconduzione a dinamiche di governo complessive del paese. La soppressione della legislazione concorrente non è prodromica tuttavia all’azzeramento delle competenze regionali, poiché serve solamente a razionalizzare in un’ottica duale il riparto delle materie e comporta di per sé una riallocazione naturale allo stato o alle regioni della competenza a disciplinare, rispettivamente, i principi fondamentali e le norme di dettaglio che già spettava ad ognuno di essi. Inoltre, l’impianto autonomistico delineato dall’art. 5 della Costituzione non viene messo in discussione perché la riforma pone le premesse per un regionalismo collaborativo più maturo, di cui la Camera delle autonomie territoriali costituirà un tassello essenziale. Con la riforma, peraltro, non viene meno il principio di sussidiarietà e dunque la dimensione di una amministrazione più vicina al cittadino rimarrà uno dei principi ispiratori della Costituzione.

4.I poteri normativi del governo vengono riequilibrati, con una serie di più stringenti limiti alla decretazione d’urgenza introdotti direttamente nell’articolo 77 della Costituzione, per evitare l’impiego elevato che si è registrato nel corso degli ultimi anni e la garanzia, al contempo, di avere una risposta parlamentare in tempi certi alle principali iniziative governative tramite il riconoscimento di una corsia preferenziale e la fissazione di un periodo massimo di settanta giorni entro cui il procedimento deve concludersi.

5.Il sistema delle garanzie viene significativamente potenziato: il rilancio degli istituti di democrazia diretta, con l’iniziativa popolare delle leggi e il referendum abrogativo rafforzati, con l’introduzione di quello propositivo e d’indirizzo per la prima volta in Costituzione; il ricorso diretto alla Corte sulla legge elettorale, strumento che potrà essere utilizzato anche sulla nuova legge elettorale appena approvata; un quorum più alto per eleggere il Presidente della Repubblica. Del resto i contrappesi al binomio maggioranza-governo sono forti e solidi nel nostro paese: dal ruolo della magistratura, a quelli parimenti incisivi della Corte costituzionale e del capo dello Stato, a un mondo associativo attivo e dinamico, a un’informazione pluralista.

6.Viene operata una decisa semplificazione istituzionale, attraverso l’abolizione del Cnel e la soppressione di qualsiasi riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

7.Infine, lo sforzo per ridurre o contenere alcuni costi della politica è significativo: 220 parlamentari in meno (i senatori sono anche consiglieri regionali o sindaci, per cui la loro indennità resta quella dell’ente che rappresentano); un tetto all’indennità dei consiglieri regionali, parametrata a quello dei sindaci delle città grandi; il divieto per i consigli regionali di continuare a distribuire soldi ai gruppi consiliari; e, senza che si debba aspettare la prossima legislatura, parimenti alle due novità precedenti, la fusione degli uffici delle due Camere e il ruolo unico del loro personale.

Matteo Renzi e Gustavo Zagrebelsky con Enrico Mentana – dibattito referendum costituzionale – LA7

7 Ragioni per 1 NO

#iovotono – iovotono.it – comitatoperilno.it

1.Il Senato non viene abolito: viene eliminato il voto dei cittadini. A eleggere i senatori saranno i consiglieri regionali, nonostante la Costituzione sancisca all’art. 1 che «la sovranità appartiene al popolo».

2.Il nuovo Senato sarà composto da 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni. Così diventa, in sostanza, un “dopolavoro” per sindaci e consiglieri regionali, gli stessi degli scandali degli anni passati, che godranno di immunità parlamentare.

3.Il numero di deputati rimarrà di 630, lasciando così una Camera pletorica con le stesse altissime indennità.
Le competenze del Senato resteranno numerose, su diverse materie e molto gravose: come faranno sindaci e consiglieri regionali a coniugare mandato territoriale e mandato senatoriale?

4.La tanto ventilata semplificazione è in realtà un miraggio: aumenteranno le procedure legislative e la divisione per materie causerà conflitti di attribuzione.

5.Si crea una sproporzione totale rispetto alla Camera, assolutamente priva di senso: avremo 100 senatori da una parte e 630 deputati dall’altra. I primi eleggeranno due giudici costituzionali, i secondi solo tre, per fare un esempio.
Il Senato non costituirà un contropotere esterno rispetto alla Camera, non avendo particolari poteri di inchiesta e controllo. Non sono previsti neppure contropoteri interni alla Camera.

6.Grazie all’Italicum, che garantisce 340 seggi alla Camera a prescindere dai voti ottenuti, si andrà verso un “premierato assoluto” dato che solamente la Camera darà la fiducia.
La riforma restringe le possibilità di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche.

7.La riduzione dei costi è minima, nemmeno paragonabile a quanto si otterrebbe dal dimezzamento di deputati e senatori, dato che i nuovi senatori godranno comunque di rimborsi e diarie.

Categories: Primo Piano
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