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Parte la riforma del condominio: ecco le novità

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La Cgia di Mestre evidenzia le maggiori novità

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Trascorso il periodo di sei mesi dalla pubblicazione in G.U. della legge n. 220/2012, entra in il 18 giugno 2013, la riforma del condominio che rappresenterà un cambiamento sostanziale per oltre 30 milioni di italiani, introducendo una serie di importanti novità per la vita del sistema condominio e per il lavoro di chi ha responsabilità di amministrazione immobili.

Le principali modifiche riguardano le nuove attribuzioni dell’amministratore, che di fatto deve tornare sui banchi di scuola. Infatti, chi si dedicherà per la prima volta a questa attività dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e avere svolto un corso di formazione in materia di amministrazione condominiale. Solo chi potrà dimostrare di avere già esercitato detta attività per almeno un anno a partire dal giugno 2010 potrà invece fare a meno di detti requisiti, salvo l’obbligo di frequentare i corsi di formazione periodica. Ad essere invece esentati da qualsiasi obbligo formativo saranno quei condomini che si assumono l’onere di amministrare il proprio condominio.

Il problema consiste nel fatto che non è ancora stato stabilito come debbano essere organizzati i corsi di formazione: su quali materie debbano vertere, quale sia il monte ore minimo da rispettare, chi possa organizzarli. Il controllo sul possesso dei requisiti di legge da parte dell’amministratore, inoltre, è demandato agli stessi condomini: dovrà essere infatti l’assemblea a verificare, prima della nomina e durante lo svolgimento del mandato, se il candidato possa o meno aspirare a svolgere e/o a continuare detta attività.

Volendo riassumere brevemente i nuovi compiti attribuiti all’amministratore dalla nuova legge di riforma incontriamo:
– obblighi di comunicazione ai condomini in caso di nomina e per ogni successivo mandato;
– obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità professionale e di comunicarne gli estremi ai condomini;
– obbligo di affiggere le generalità dell’amministratore in un luogo di pubblico accesso;
– obbligo di aprire un conto corrente condominiale e di far transitare esclusivamente su quest’ultimo le entrate e le uscite condominiali;
– obbligo di consegna della documentazione condominiale o di singoli condomini alla cessazione dell’incarico;
– Obbligo di riscuotere le somme dovute dai condomini
– Obbligo di specificare l’ammontare del compenso al momento della nomina per evitare possibili contenziosi

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