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Novità, a favore del contribuente, riguardo all’Iva sulle accise

La Corte di Cassazione ha rilevato come la presenza di un’imposta non costituisce  base imponibile per la generazione di un altro tributo


NordEst – La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta a favore di un contribuente che ha presentato ricorso contro la quota Iva sui consumi di acqua e gas, calcolata anche sulle accise; sono state presentate come “pezze giustificative” ben otto bollette relative al gas e 12 per la luce elettrica.

Così, è stata la Corte a intimare all’Enel l’obbligo di un risarcimento pari a 103,78 euro, a cui dovranno aggiungersi interessi e spese.
La ragione per cui il giudice ha accolto positivamente il ricorso risiede nel principio giuridico e fiscale secondo cui la presenza di un’imposta non costituisce mai base imponibile per la generazione di un altro tributo.
La questione della doppia imposta è tristemente conosciuta in quanto l’importo aumenta in modo progressivo proprio per via della doppia tassa, ossia per l’applicazione dell’IVA anche sull’accisa.
Il che è un controsenso in quanto se l’accisa è un’imposta non si può attribuire ad essa un valore aggiunto (che, appunto, è il presupposto contributivo colpito dall’IVA).
In sintesi, non c’è alcuna produzione da tassare nell’applicazione dell’accisa e, pertanto, essa dovrebbe essere “IVA esente”.

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