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Dal 2017 detraibili i farmaci acquistati online (senza d’obbligo di prescrizione medica)

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Circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Consulta nazionale dei Caf: anche i farmaci venduti online sono detraibili

  • L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita online è consultabile sul sito www.salute.gov.it.

NordEst – Con la  circolare 7/E/2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate e dalla Consulta nazionale dei Caf,viene fatta luce sulle voci detraibili nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di un documento definito ‘omnibus’, che contiene tutte le indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, la circolare precisa che nel modello 730/2017 sono ammesse anche le spese per i farmaci venduti online. A partire da quest’anno il contribuente che le ha sostenute potrà detrarle o dedurle fornendo relativa documentazione.

La detrazione spetta per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome. (In Italia non è infatti consentita la vendita online di farmaci che richiedono la prescrizione medica).

Confermata l’esclusione della detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di ‘parafarmaci’, come ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica. Le prestazioni del massofisioterapista, invece, sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.

Altro punto, quello relativo all’obbligo di prescrizione per lo sconto fiscale sulle spese sanitarie. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, non è più necessario conservare la prescrizione medica per poter portare in detrazione l’acquisto di medicinali, anche veterinari.

Tra le novità confermate rientrano alcune esclusioni dalla detrazioni. In particolare non possono essere detratte le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale, quelle della circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità. La detrazione non spetta inoltre per le spese relative alle prestazioni di osteopati e pedagogisti che non sono in possesso di qualifica sanitaria riconosciuta, per l’acquisto di piscine per idrokinesiterapia e per la frequenza di corsi in palestra anche se accompagnati da prescrizione medica.

Rientrano tra le spese detraibili a determinate condizioni anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali. Alle spese per prestazioni chirurgiche, precisa la circolare, possono aggiungersi quelle direttamente inerenti l’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione.

Anche la spesa sostenuta per l’acquisto di una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. L’acquisto deve tuttavia risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata ‘CE’.

Detraibili infine le spese per sussidi speciali come l’acquisto di telefonini per sordomuti, l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, e cucine solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Tra le agevolazioni previste anche quelle per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti a condizione che il disabile produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap anche la certificazione del medico specialista della Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.

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