Il provvedimento riconosce “un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati”
NordEst – L’Agenzia delle Entrate, pubblicando la circolare 8/E, ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito al decreto n. 66 del 24 aprile 2014, ovvero quello dei famosi 80 euro in più in busta paga. Il provvedimento riconosce “un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti”. Di seguito, elenchiamo le principali novità.
IMPORTO – L’importo del credito ammonta a 640 euro.
BENEFICIARI – Sono coloro che hanno un reddito complessivo non superiore ai 24mila euro. In particolare, godono del credito i contribuenti il cui reddito è formato da: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
REDDITI ASSIMILATI – Si considerano tali i seguenti redditi: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993; compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche; disposizioni normative.
IN CASO DI SFORAMENTO – Chi ha un reddito superiore ai 24mila euro ma inferiore ai 26mila vedrà il credito decrescere fino all’azzeramento, una volta raggiunta la soglia massima.
ESCLUSI DAL BONUS – Non godono del credito i contribuenti il cui reddito complessivo non sia formato dai redditi specificati dal comma 1-bis del decreto (si tratta dei tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo). Sono esclusi, inoltre, i contribuenti che “pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000”.
COME SI DETERMINA IL CREDITO – La spettanza del credito dovrà essere determinata dai sostituti d’imposta in base ai dati reddituali a loro disposizione.
COME DEVE FARE CHI E’ SENZA SOSTITUITO D’IMPOSTA – I lavoratori dipendenti che le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, “possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e conseguentemente, utilizzarlo in compensazione”
TASSE SUL BONUS – Il credito “non concorre alla formazione del reddito”. Di conseguenza, “le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale”.